Finanziamenti per l'esportazione di beni o servizi | CDP

Finanziamento Acquirente Estero

Finanziamenti a favore di controparti estere per l’acquisto di beni e servizi da imprese italiane


A chi è rivolto

Medie e Grandi imprese che operano in qualsiasi settore.


Come funziona

CDP interviene concedendo direttamente a controparti estere (società, governi e banche) finanziamenti per l’acquisto di beni e servizi da società italiane e/o proprie controllate/collegate estere al fine di supportare le esportazioni di forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori da parte di operatori italiani o da loro controllate o collegate estere in presenza di un “interesse italiano”.

Le operazioni, perfezionate preferibilmente in pool con il sistema bancario, prevedono il supporto di CDP attraverso un team dedicato che, analizzati i fabbisogni aziendali, valuta/ricerca la migliore soluzione in relazione alle richieste dell’impresa e alle diverse esigenze creditizie, offre una piena collaborazione a partire dall’origination fino alla stipula.

I finanziamenti export di CDP sono tipicamente assistiti da Garanzie o strumenti di copertura del rischio rilasciati da SACE o altre Export Credit Agency, da Banche di sviluppo nazionali (KfW, CDC, ICO, ecc.) o da istituti finanziari multilaterali (DFIs) rilasciati a favore dei finanziatori a copertura del mancato rimborso del finanziamento.

In tale operatività SIMEST può supportare il finanziamento attraverso la stabilizzazione del tasso di interesse e un contributo in conto interessi in modo da ridurre il tasso pagabile dal debitore estero e fornire quindi un incentivo indiretto alle imprese italiane esportatrici.

L’intervento congiunto CDP-SACE-SIMEST consente alle imprese italiane di offrire ai propri clienti esteri finanziamenti con dilazioni di pagamento superiori a quelle ottenibili autonomamente e condizioni finanziarie più vantaggiose per effetto dei contributi al costo del finanziamento che possono risultare determinanti nella selezione del fornitore italiano da parte del cliente estero.
 

Modalità d’intervento di CDP
Quota: Intervento minimo CDP > di 25 milioni di euro. CDP può finanziare fino al 50% in co-finanziamento con il sistema bancario. La quota CDP può salire fino al 100% nel caso in cui le banche non offrano liquidità sufficiente.
Valute: CDP può intervenire su finanziamenti in Euro, USD o in altra valuta, previa effettuazione delle opportune attività istruttorie.
Condizioni Economiche: CDP pubblica le condizioni economiche indicative applicabili ad operazioni standard con copertura della garanzia SACE pari al 100%, tenendo conto, in ogni caso, dei livelli del mercato e dei tassi minimi di riferimento, di tempo in tempo vigenti, anche in considerazione della normativa comunitaria.
Se la quota di cofinanziamento bancario è pari a o maggiore del 25% dell’operazione, CDP si allinea alle condizioni economiche applicate dai cofinanziatori. Negli altri casi, CDP applica le condizioni economiche di mercato vigenti per la tipologia di operazione, tenendo conto della normativa UE.

L’intervento di CDP nelle operazioni può avvenire sia a tasso variabile che a tasso fisso. Quest'ultimo non può essere inferiore al Commercial Interest Reference Rate (CIRR) ai sensi dell'Accordo OCSE “Consensus”, nel caso il debitore finale abbia richiesto l'intervento di Simest ai fini della stabilizzazione del tasso di interesse ai sensi del D.Lgs. 143/98, ex L. 227/77.


Altre informazioni

Provvedimenti: 

  • D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2014 (G.U. del 12 febbraio 2015) Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a fornire, a condizioni di mercato, la provvista necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni.
  • Decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, art. 8 - Sistema "export banca" (G.U. n. 150 del 1° luglio 2009) Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
  • Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, art. 3 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015) “Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa” Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
  • Art. 2 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 (G.U. n. 109 del 13 maggio 1998) Funzioni di SACE.

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