Imprese operanti in Italia con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), e imprese a media capitalizzazione (Mid-Cap) con meno di 3000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) che rispettino i requisiti per beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI di SACE o di soggetti che operino con analoghe forme di garanzia.
Il Plafond Leasing, dell’ammontare di 1 miliardo di euro, è destinato al finanziamento di iniziative relative ad investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, delle spese per immobilizzazioni materiali e/o immateriali e delle operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi delle PMI e delle Mid-Cap che generino credito aggiuntivo nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.
Possono avvalersi del Plafond imprese operanti in Italia con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), e imprese a media capitalizzazione (Mid-Cap) con meno di 3000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) che rispettino i requisiti per beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI di SACE o di soggetti che operino con analoghe forme di garanzia.
Sono ammesse al finanziamento anche le PMI e le Mid-Cap non autonome a condizione che il numero dei dipendenti delle imprese associate e/o collegate risulti inferiore rispettivamente alle 250 unità e 3000 unità.
I finanziamenti possono essere concessi dalle Società di Leasing vigilate tramite il Plafond, esclusivamente per la concessione di finanziamenti nella forma del leasing che beneficiano della copertura del Fondo PMI, di SACE S.p.A. o di soggetti che operino con analoghe forme di garanzia nella misura pari ad almeno l’80%.
Ciascun finanziamento potrà essere concesso per un importo massimo cumulato non superiore a 2.500.000 euro in relazione alle PMI e a 5.000.000 euro in relazione alle Mid-Cap.
Sono ammesse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, incluse le operazioni di rinegoziazione/rifinanziamento purchè il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo rispetto all’importo del debito oggetto di rinegoziazione, nella misura minima del 25% (prevista dall’Art. 13 comma 1 lettera e) del D.L. 23/2020, come modificato in fase di conversione).
Presso una delle Società di Leasing aderenti (l'elenco sarà disponibile a breve nella sezione dei “Documenti correlati").