Il Plafond MID è destinato al finanziamento di investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, nonché ad operazioni volte all'aumento di capitale circolante delle "Mid Cap", imprese con un numero dipendenti compreso tra 250 e 2999 unità
Imprese operanti in Italia con un organico compreso tra 250 e 2999 unità. Sono ammesse al finanziamento anche le imprese MID non autonome a condizione che il numero dei dipendenti delle imprese associate e/o collegate risulti inferiore alle 3000 unità e superiore o uguale a 250 unità.
Il plafond ammonta a 4.300 milioni di euro.
Il Plafond MID è destinato al finanziamento di investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, nonché ad operazioni volte all’aumento di capitale circolante delle “Mid Cap”.
I finanziamenti accordati dalle banche tramite il Plafond MID possono beneficiare di garanzia pubblica o privata. In caso di garanzia pubblica (ad esempio, Fondo di garanzia per le PMI, SACE), CDP offre una specifica linea di provvista.
Non è previsto alcun limite di finanziamento alle MID, ad eccezione dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, che non possono eccedere unitariamente l'importo di 25 milioni di Euro e di quelli erogati con provvista BEI che non possono superare unitariamente l’importo di 12,5 milioni di euro.
E’ possibile usufruire del Plafond MID anche nella forma del leasing.
Sono escluse, invece, le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi ad eccezione delle operazioni di rinegoziazione (incluse le operazioni di rifinanziamento) purchè il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo rispetto all’importo del debito oggetto di rinegoziazione, nella misura minima del 25% (prevista dall’Art. 13 comma 1 lettera e) del D.L. 23/2020, come modificato in fase di conversione).
Al fine di attivare l’istruttoria creditizia presso le Banche aderenti, la convenzione CDP-ABI ha previsto un modulo di “Richiesta Finanziamento MID”, integrabile dalle banche con ulteriori informazioni.
I termini e le condizioni dei Finanziamenti sono negoziati e determinati dagli istituti bancari in autonomia senza influenza alcuna da parte di CDP.
Le banche esaminano le richieste pervenute e deliberano l’eventuale concessione del credito con contestuale assunzione del rischio, osservando gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione del finanziamento e garantiscono l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i beneficiari, sull'intero territorio nazionale di rispettiva operatività, senza alcuna discriminazione.
Le condizioni finali applicate ai beneficiari devono tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP,anche in relazione all’eventuale presenza della provvista BEI, senza pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti MID.
In ciascun contratto di finanziamento deve essere specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP, (anche ricorrendo alla provvista BEI, ove applicabile), indicandone il relativo costo e la relativa durata. L’informazione circa la provenienza della provvista deve essere ripetuta in tutte le relative successive comunicazioni periodiche. Sullo speciale regime fiscale dei finanziamenti, il 31 luglio 2009 l’ABI ha diramato una apposita Circolare.
Gli istituti bancari inoltre devono provvedere anche ad un'adeguata pubblicità dell’iniziativa, da svolgersi nelle filiali e attraverso la diffusione cartacea e/o web di appositi spazi informativi.