Segnalazioni condotte illecite: whistleblowing di CDP | CDP

Whistleblowing

L’Ente si è dotato di un sistema di gestione delle Segnalazioni conforme alle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023).

Il Personale e le Terze parti (così come definiti nella Policy allegata) possono effettuare Segnalazioni in forma scritta od orale avente ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

Le Segnalazioni hanno ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione in cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché condotte volte a occultare tali violazioni.

Nello specifico, possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti 3), 4), 5), e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3), 4), 5), e 6);
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea di cui all’art. 325 del Trattato sul finanziamento dell’Unione europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui al all’art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
  6. atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati al punto 3), 4), 5).

L’Ente assicura la protezione del Segnalante in buona fede contro qualsiasi atto, azione, comportamento ritorsivo collegato in maniera diretta o indiretta alla Segnalazione.

In caso di Segnalazioni infondate e/o effettuate in mala fede l’Ente si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

Non sono oggetto di Segnalazione Whistleblowing eventuali doglianze e/o reclami relativi alla prestazione di servizi o prodotti erogati al Personale e alle Terze parti (così come definiti nella Policy allegata) dell’Ente.

Per la ricezione delle Segnalazioni l’Ente ha predisposto, i seguenti canali interni:
 

  • piattaforma informatica eWhistlec
  • casella vocale: accessibile al numero 0642214767
  • posta ordinaria: indirizzata alla Funzione Internal Audit della Fondazione CDP, Via Goito 4, 00185, Roma. A tal riguardo, il segnalante che decide di adottare la modalità di segnalazione per posta deve inviare la segnalazione inserita in due buste chiuse: (i) la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; (ii) la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATO”, indirizzata alla Funzione Internal Audit della Fondazione. Il segnalante deve, inoltre, specificare che si tratta di una segnalazione di whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla legge.

È possibile organizzare anche un incontro diretto e riservato con il Gestore della Segnalazione, veicolando la richiesta mediante uno dei canali sopra menzionati.

Tutti i canali garantiscono la riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta, del Facilitatore, della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. 

La piattaforma eWhistle costituisce il canale preferenziale per la trasmissione e la gestione delle Segnalazioni. 

Il Segnalante può effettuare la segnalazione esterna all’ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
  • il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione tramite il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Pertanto, la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Segnalante in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle sopramenzionate condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Anche le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica dell’ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il Segnalante può inoltre ricorrere alla Divulgazione pubblica qualora:

  • abbia trasmesso la segnalazione tramite il canale interno e/o esterno e non sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, sussiste il rischio che siano occultate o distrutte prove o il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o sia coinvolto nella violazione).  
     

Per maggiori informazioni sulle modalità con le quali presentare una Segnalazione consulta il documento allegato "Per saperne di più".

Per maggiori informazioni sulle modalità di gestione delle Segnalazioni consulta la “Policy Gestione Segnalazioni - Whistleblowing”.