Fondi di Debito Diversificati | CDP

Fondi di Debito Diversificati

Supporto allo sviluppo di un’asset class innovativa nel segmento dell’alternative financing per favorire l’accesso al credito a medio-lungo termine di PMI e Mid Cap

 

CDP interviene nel ruolo di anchor investor per supportare lo sviluppo di tale asset class complementare all’offerta del sistema bancario.

A chi è rivolto

Ai gestori di OICR che si impegnano a sostenere l’economia reale italiana mediante la concessione di finanziamenti a favore di imprese, in via preferenziale PMI e Mid-Cap, con obiettivi di crescita, innovazione e internazionalizzazione.

 

Come funziona

I Fondi di Debito Diversificati sono strumenti di finanza alternativa il cui fine è raccogliere fondi destinati a finanziare in via preferenziale PMI e Mid-Cap. I gestori di OICR potranno presentare le potenziali nuove iniziative di investimento mediante la presentazione di una “Scheda Fondo” sulla base delle modalità operative di seguito descritte.

Per completezza, si segnala che, in ogni caso:

  • l’ammontare di quote del potenziale OICR che potranno essere sottoscritte da CDP non potrà mai essere superiore a un terzo dell’ammontare totale delle quote dell’OICR complessivamente sottoscritte preferibilmente da investitori istituzionali o, in ogni caso, da altri investitori privati;
  • CDP sottoscriverà le quote del potenziale OICR contestualmente e a termini e condizioni non deteriori rispetto a quelli dei co-investitori privati.

Nella selezione delle potenziali iniziative d’investimento in ambito private debt, CDP tiene conto, di criteri necessari e prioritari, congiuntamente ad altri ulteriori criteri.

Criteri necessari e prioritari

Nella selezione delle potenziali iniziative d’investimento in ambito private debt, CDP tiene conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:

  • il gestore si impegna a supportare, tramite l’OICR, l’economia reale italiana mediante la concessione di finanziamenti a favore di imprese italiane per un ammontare almeno doppio rispetto alla quota di investimento nel relativo OICR da parte di CDP;
  • la strategia dell’OICR dovrà prevedere, inter alia, prioritariamente:
    1. investimenti prevalentemente in strumenti di debito senior (bond e loan) destinati in via preferenziale a piccole e medie imprese (PMI) (come da definizione contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE e s.m.i.[1]) e/o piccole imprese a media capitalizzazione (Small Mid-Cap) (come da definizione contenuta nell’articolo 2 del Regolamento 2015/1017 quali entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI) e/o Mid-Cap (come da definizione contenuta nell’articolo 2 del Regolamento 2015/1017 quali entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti e che non sono PMI o Small Mid-Cap);
    2. la limitazione a effettuare operazioni sul mercato secondario o investimenti in strumenti di equity, subordinati e/o quasi equity;
    3. un adeguato livello di granularità del portafoglio di investimento (numero di imprese finanziate almeno superiore a 20);
    4. inclusione e promozione di tematiche ambientali e sociali con l’integrazione di una valutazione ESG dell’investimento[2] (almeno ex art. 8 SFDR);
  • una solida governance aziendale ed un rigoroso sistema di controlli interni che garantisca un completo allineamento alle migliori pratiche di mercato[3].

 

[1] La raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea definisce come piccole e medie imprese (PMI) le imprese il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti dimensionali. In particolare, è considerata (i) impresa di medie dimensioni un’impresa che ha fino a 250 dipendenti, un fatturato fino a 50 milioni di euro e un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro; (ii) impresa di piccole dimensioni un’impresa che ha fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro; (iii) micro impresa un’impresa che ha fino a 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.

[2] Il gestore è tenuto ad adottare principi e criteri ESG di trattamento, limitazione ed esclusione dello stesso tenore di quelli definiti dalle Politiche di Investimento e di Finanziamento Responsabile di CDP e dalle Politiche Settoriali pertinenti disponibili sul sito web istituzionale nella sezione Sostenibilità - Governance e politiche.

[3] A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • la presenza di adeguate ed autonome funzioni in materia di Revisione Interna, Rischi, Compliance ed Antiriciclaggio, auspicabilmente internalizzate o assicurando, in ogni caso, un limitato ricorso all’esternalizzazione;
  • l'effettuazione di controlli di primo, secondo e terzo livello coerenti con la disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente;
  • l’effettuazione di programmi di formazione interna nel continuo a beneficio sia del personale dipendente che dei membri degli organi sociali;
  • l'assenza di ispezioni concluse con giudizi negativi testimoniate dall’irrogazione di rilevanti sanzioni amministrative da parte delle Autorità di Vigilanza nei confronti della società per carenza nel sistema dei controlli interni o di propri esponenti o più in generale per violazioni della normativa di settore applicabile, ivi inclusa la normativa in materia di tutela della clientela e degli investitori;
  • l’assenza di rilievi significativi formulati dalle funzioni di controllo interno in relazione al processo di investimento/disinvestimento e normative correlate (ad es. antiriciclaggio, privacy, mifid) o in ogni caso la tempestiva risoluzione degli stessi;
  • l’assenza di reclami o contenziosi con la clientela o assicurando in ogni caso, un numero il più possibile contenuto di tali eventi e l'esistenza di adeguati presidi di natura organizzativa e di sistemi IT idonee a mitigare i possibili rischi.

Con specifico riferimento all'ambito antiriciclaggio la società dovrà altresì assicurare l'esistenza di adeguati presidi di controllo e monitoraggio che permettano, ad esempio, di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di controllo costante sui rapporti, di conservazione dei dati e delle informazioni e di segnalazioni delle eventuali operazioni sospette, nonché di valutare compiutamente l'esposizione al rischio di riciclaggio al fine di contenere tempo per tempo le vulnerabilità identificate e di adottare interventi di remediation risk based.

Ulteriori criteri

Congiuntamente CDP tiene conto anche dei seguenti ulteriori criteri:

  • partecipazione all'iniziativa di riferimento, come co-investitori negli OICR, di alcuni tra i principali investitori istituzionali, tra i quali - a titolo meramente esemplificativo - Casse di previdenza e compagnie di assicurazione nazionali e internazionali;
  • preferibile presenza del FEI, quale co-investitore nell’OICR[4];
  • dimensione minima del patrimonio dell’OICR almeno pari a 70 milioni di euro al primo closing;
  • presenza, prima di avviare la due diligence, di soft o hard commitment da parte di investitori diversi da CDP per almeno il 25% della dimensione minima dell’OICR al primo closing;
  • le key person dell’OICR dovranno dedicare sostanzialmente tutto il loro tempo alla gestione dell’OICR finché non sarà stato raggiunto un adeguato livello di investimento del commitment;
  • sottoscrizione di una side letter al fine di disciplinare taluni aspetti specifici ai fini dell’investimento di CDP nel relativo OICR;
  • preferibile la (i) presenza di un advisory board o di un comitato consultivo dell’OICR composto da rappresentanti degli investitori; (ii) attribuzione della qualifica di cornerstone o anchor investor a CDP, con annessa nomina di almeno un rappresentante di CDP all’interno dell’advisory board o del comitato consultivo dell’OICR, (iii) previsione di meccanismi di incentivazione del gestore dell’OICR e del team di investimento dell’OICR allineati alle best practice di mercato;
  • professionalità dei potenziali gestori valutata sulla base dei seguenti fattori:
    1. masse gestite;
    2. qualità del management anche attraverso l’analisi dei track record del gestore e dell’OICR e del team di investimento dell’OICR in analoghe operazioni ovvero l’expertise e il track record di ciascun componente del team di investimento dell’OICR;
    3. adeguati sistemi di valutazione creditizia, fondati anche su analisi qualitative svolte dal team di investimento sulle aziende target, sulla base, tra le altre, di on site visit, valutazione delle performance storiche e prospettiche, business model della società e analisi ESG, non limitando la valutazione al solo ricorso a modelli automatici;
    4. la qualità e trasparenza del reporting agli altri investitori.

 

[4] Se per policy interna il FEI non avrà mandati attivi per l’Italia o sufficienti risorse da destinare al mercato italiano o alle singole iniziative di fondi, CDP potrà investire nel fondo con altri investitori istituzionali.

Processo e documentazione da allegare

Il gestore di OICR interessato dovrà compilare, per ogni singola iniziativa di investimento, una scheda fondo - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 novembre 2025 - (cfr. “Allegato 1. Scheda fondo”) ed inviarla insieme al set documentale: "Documenti da allegare".

Si rappresenta che alcuni dei documenti da scaricare sono disponibili nella sezione in basso “Documenti correlati".

Per ogni iniziativa di investimento, che si intende sottoporre all’attenzione di CDP, il gestore di OICR interessato dovrà inviare il set documentale completo e sottoscritto via PEC/mail ai seguenti indirizzi cdpspa@pec.cdp.it e fondicreditodigitallending@cdp.it.

I potenziali gestori di OICR interessati dovranno prendere atto e accettare che:

  • la presentazione della “Scheda fondo” e del relativo set documentale propedeutico alla RFP, secondo i termini e condizioni indicati, non costituirà (né potrà in alcun modo interpretarsi quale) impegno da parte di CDP all’investimento in qualsiasi forma tecnica nel relativo OICR e/o al perfezionamento della potenziale operazione con tale gestore;
  • qualsiasi impegno a partecipare alla relativa potenziale operazione dovrà intendersi subordinato, tra l’altro, ai necessari approfondimenti interni di CDP, al positivo esito dell’analisi istruttoria di CDP – che sarà condotta sulla base di documenti ed informazioni forniti dal relativo gestore, nel presupposto della loro correttezza, completezza, accuratezza e veridicità – e all’ottenimento delle previste approvazioni della relativa potenziale operazione, a insindacabile giudizio di CDP, da parte dei competenti organi deliberanti di CDP, nonché alla definizione della documentazione contrattuale e finanziaria in forma e sostanza soddisfacenti per CDP medesima, anche alla luce dei criteri sopra declinati;

  • CDP si riserva di non dare seguito e/o di sospendere o interrompere in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il processo di selezione dei potenziali gestori e dei potenziali OICR, nonché il processo di valutazione della potenziale operazione di investimento, anche per le iniziative che rispettano i criteri sopra declinati, senza che ciò possa in alcun modo determinare alcuna forma di responsabilità e/o di obbligo di risarcimento o rimborso nei confronti degli interessati e/o di terzi.

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